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Il professionista ai sensi dall’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recepita dalla delibera della giunta regionale n.161 del 04-04-2012 che l’opera ha un altezza strutturale (altezza calcolata dal piano di posa delle fondazioni) pari od inferiore a 10,50 mt.”

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Ultimo aggiornamento

12 Novembre 2022, 07:36